Spreco alimentare - approvazione definitiva in parlamento
Lo scorso 2 agosto è stato definitivamente approvato dal Senato, senza modifiche, il disegno di legge AS2290 recante: "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
La nuova legge persegue i seguenti obiettivi:
- recupero e donazione delle eccedenze di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
- contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti alimentari, farmaceutici e di altro tipo durante le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti.
Il provvedimento dispone che i prodotti che vengono scartati per motivi diversi da quelli che possono diminuire il livello elevato di sicurezza per il cittadino (ad esempio motivi estetici, errori nella programmazione della produzione, alterazioni dell'imballaggio secondario senza inficiare le idonee condizioni di conservazione, prodotti confiscati, ecc), nonché l' efficacia, nel caso di medicinali, possono essere ceduti gratuitamente a soggetti donatari che destinano prioritariamente tali prodotti a favore di persone indigenti.
Per "soggetti donatari" si intendono gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Il provvedimento ha mantenuto, anche grazie all'azione della Confederazione, il carattere volontario e non obbligatorio delle cessioni dei prodotti nell'ottica di favorire le donazioni e di evitare aggravi alle imprese associate.
PRODOTTI ALIMENTARI
La Legge definisce "eccedenze alimentari" quei prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
La cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale è disciplinata dall'articolo 3:
Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali o per il compostaggio. Possano essere ceduti gli alimenti che non hanno irregolarità di etichettatura riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o a sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze. Possono essere oggetto di donazione le eccedenze di prodotti agricoli in campo o prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
La responsabilità della raccolta o del ritiro dei prodotti agricoli ricade su chi effettua codeste attività, sia direttamente (soggetti donatari) sia indirettamente (incaricati dai soggetti donatari).
L'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari e stabilisce che le donazioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
Si ricorda che il termine minimo di conservazione di un prodotto è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, è sostituito dalla data di scadenza.
Al comma 3, l'art. 4 disciplina specificamente le donazioni dei prodotti della panificazione: I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
Gli operatori del settore alimentare (OSA) sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari fino al momento della cessione, quindi, per quanto riguarda le modalità di conservazione delle eccedenze alimentari, devono prevedere corrette prassi operative per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in conformità a quanto disposto dal Reg. (CE) 852/2004 e del comma 236, art. 1, L.147/2013 (legge di stabilità 2014), in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Sono quindi tenuti ad adottare misure necessarie ad evitare commistione o scambio tra i prodotti destinati agli impieghi diversi di cui agli articoli 3 e 4 (consumo umano, sostegno vitale degli animali e compostaggio).
Si evidenzia che, anche per questo aspetto, l'azione della Confederazione ha contribuito all'estensione, ai soggetti donatori del provvedimento qui commentato, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che, si ricorda, stabiliscono che ogni soggetto che cede gratuitamente prodotti alimentari deve garantire il corretto stato di conservazione per la parte di competenza.
PRODOTTI FARMACEUTICI
Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, l'articolo 15 della legge in oggetto modifica l'art. 157 del D.lgs 219/2006 stabilendo che, con decreto del solo Ministero della Salute da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, saranno stabilite le modalità di donazione di medicinali non utilizzati, le procedure volte alla tracciabilità dei lotti ed i requisiti dei locali e delle attrezzature in modo da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria.
Sono esclusi dalla donazione alcuni tipi di farmaci come quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, quelli da conservare in frigorifero e quelli dispensabili solo da strutture ospedaliere. Possono essere donati solo medicinali in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità.
PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO
La distribuzione di articoli ed accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale è disciplinata dall'articolo 14 della legge in oggetto.
Anche in questo caso l'azione della Confederazione ha evitato che gli articoli di abbigliamento ceduti potessero essere successivamente oggetto di nuova commercializzazione con il rischio di creare mercati paralleli.
Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per la promozione, la formazione e le misure preventive in materia di riduzione degli sprechi, oltre allo stanziamento di fondi specifici, si dispone che i comuni possano ridurre la tariffa della tassa dei rifiuti (TARI) alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che cedano tali beni a titolo gratuito ai soggetti indigenti o bisognosi o per l'alimentazione animale.
Le cessioni gratuite devono essere comunicate mensilmente per via telematica all'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti entro la fine del mese a cui si riferiscono le donazioni, secondo modalità che verranno stabilite dall'Agenzia delle entrate. Le informazioni da indicare sono le seguenti: data, ora e luogo di inizio del trasporto, luogo di destinazione finale dei beni e ammontare complessivo dei beni donati calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
Tale comunicazione può non essere inviata se il valore dei beni ceduti non supera i 15.000 euro per ogni singola donazione nel corso del mese a cui si riferisce. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.
Per maggiori informazioni invitiamo i nostri Associati a rivolgersi alle segreterie sindacali delle categorie
FIDA - dettaglio alimentare, ASSIPAN - panificazione e FIPE - pubblici esercizi:
Roberto Lorini – tel 055 2036928 / 393 9030584 mail r.lorini@confcommercio.firenze.it
Elena Galli – tel 055 2036933 / 392 9924936 mail e.galli@confcommercio.firenze.it
Erika Tasselli – tel 055 2036955 / 328 2220573 mail e.tasselli@confcommercio.firenze.it
FEDERMODA - abbigliamento
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