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Modifiche disciplina metalli preziosi

Il 22 ottobre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 246, il decreto del Presidente della Repubblica - entrato in vigore il 23 ottobre - recante modifiche al regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi DPR 150/2002.
Il decreto in questione contempla: il “saggio facoltativo".

  1. Questo può essere eseguito da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe, da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento /CE) n. 765/20083;
  2. Inoltre, quale marchio, a dimostrazione dell’avvenuto saggio è previsto l’utilizzo dell’immagine di profilo della testa dell’Italia turrita posta all’interno di un cerchio – consentito in quattro misure - sotto cui vi è un cartiglio riportante la sigla della provincia. Tale marchio può essere apposto anche con tecnologia laser.

Vengono inoltre precisate: le definizioni dei materiali da sottoporre a saggio, i requisiti tecnici per l’applicazione del marchio del saggio facoltativo – che spaziano dalle tolleranze ammesse, all’utilizzo di saldature su vari metalli preziosi all’utilizzo di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche negli oggetti in metallo prezioso sia per ragioni tecniche che ornamentali, ai rivestimenti ammessi, l’attività di controllo del laboratorio, i metodi di analisi, il campionamento, le modalità di apposizione del marchio.
Inoltre, le aziende commerciali, qualora abbiano oggetto usati privi di marchio di identificazione e indicazione del titolo possono porli in commercio a condizione che sia possibile documentarne l’acquisto e che all’atto della vendita siano accompagnate da fattura indicante la descrizione e il titolo del metallo di cui è composto.
Per quanot riguarda il marchio tradizionale di fabbrica viene semplificata la procedura che consente l’utilizzo sia del cd. marchio tradizionale di fabbrica e sia di sigle particolari da apporsi accanto al marchio di identificazione e all’indicazione del titolo.
Nei fatti, con modalità che verranno comunicate in seguito dal sistema camerale, i produttori potranno apporli a seguito del solo deposito preventivo delle impronte - che si intende utilizzare - apposte su supporto cartaceo presso la Camera di Commercio I.A.A. competente. Ciò contrariamente alle procedure applicate in passato, che prevedevano una formale dichiarazione alla Camera competente con allegate le impronte apposte su lastrine.
Rimane invariata, altresì, la possibilità di apporre marchi collettivi o, su richiesta e per conto del committente, l’indicazione del nominativo dei medesimi o altre sigle identificative indicate da singoli clienti dei produttori stessi.
 
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