Commercianti: previsto anche quest’anno l’indennizzo a chi cessa l’attività

Se si cessa definitivamente l’attività commerciale e si resta in attesa della pensione è prevista anche quest’anno la possibilità di ottenere un indennizzo pari a poco più di 502 euro mensili. Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato con la legge  di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, comma 490).
Un atto fortemente voluto dalla Confcommercio, vista la persistente crisi del settore. La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, per accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l’attività.
L’opportunità è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 2016 e le istanze possono presentarsi fino al 31 gennaio 2017. Non è assistenza a carico dello Stato, ma autogestione. La concessione dell’indennizzo viene finanziata – fino al 31 dicembre 2018 – con la maggiorazione dello 0,09% dell’aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività iscritti all’Inps.
Destinatari
Sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.
 
Requisiti e condizioni
E’ necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. Sono necessari altresì:
·         La cessazione definitiva dell’attività;
·         La riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
·         La cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
·         La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
·         La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Incompatibilità del beneficio
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.
Misura, durata e modalità di erogazione
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in  cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi riquadro).
L’importo – pari quest’anno a 502 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.
Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.
Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e pensione.
La domanda, per “nuovi” e “vecchi”  commercianti
La legge di stabilità 2014 non ha solo riattivato l’incentivo per chi matura i requisiti e le condizioni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ha pure riaperto i termini per le “vecchie” chiusure, ossia per quelle avvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.
Pertanto, attualmente può presentare domanda di indennizzo:
-          chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2016;
-          chi, pur avendo maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non aveva presentato domanda o gli era stata rigettata perchè presentata oltre il termine ultimo (era fissato al 31 gennaio 2012).
Attenzione: l’Inps ha precisato che, in ogni caso (ai  “nuovi” e/o ai “vecchi”), la decorrenza dell’indennizzo non può essere antecedente al 1° febbraio 2014, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge e,  comunque, l’indennizzo viene concesso  dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
 
Si consiglia, data la non semplice procedura, di rivolgersi ai nostri uffici del Patronato 50&Più Enasco i quali, gratuitamente, dopo un’attenta verifica dei requisiti, possono provvedere alla predisposizione dell’apposita domanda e all’inoltro presso l’Inps.
 
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