Ricettività, self check in fuori legge
Lo ha detto il Ministero dell’Interno con una recente circolare in cui chiarisce che il gestore della struttura ricettiva deve procedere all’identificazione diretta del cliente
Il Ministero dell’Interno, con una recente circolare, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, il gestore di una struttura ricettiva o chi esercita un’attività di locazione breve “deve procedere all’identificazione del cliente” prima di trasmettere i dati attraverso il portale Alloggiati Web.
Necessaria la verifica dei documenti di identità
L’identificazione consiste nell’accertamento della corrispondenza tra il cliente e i documenti d’identità presentati, con particolare attenzione alla congruenza della fotografia. Questo obbligo si ritiene assolto esclusivamente tramite una verifica concreta e diretta da parte del gestore o locatore “in presenza del cliente”.
Quando effettuare l’accertamento
Tale verifica deve avvenire al momento dell’arrivo del cliente o, al massimo, “entro 12 ore dall’arrivo” (8 ore per i soggiorni di una sola notte).
I sistemi di check-in online rappresentano strumenti utili per la gestione interna e la semplificazione delle procedure di registrazione, ma “non possono sostituire la verifica fisica dei documenti di identità”.
Keybox fuori legge
Per lo stesso motivo, ovvero la mancata identificazione diretta, non risulta valido ai fini di legge l’uso esclusivo delle cosiddette “keybox” che permettono l’accesso del cliente in piena autonomia, senza bisogno di un primo incontro con il gestore o altra persona incaricata.
A Firenze, ad esempio, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha annunciato una delibera retroattiva che imporrà lo stop alle “scatoline porta chiavi” dei B&B in centro storico anche per ragioni di ordine estetico. Dovranno quindi essere rimosse dalle facciate dei palazzi.
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