Polizza contro i rischi catastrofali, la scadenza del 31 marzo 2025

Uscito il decreto attuativo. Si consiglia agli imprenditori di informarsi fin da ora presso le agenzie assicurative di fiducia.

 

Si avvicina la data del 31 marzo 2025, termine ultimo per mettersi in regola con l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali quali alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane. 

 

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, l’obbligo assicurativo sarebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) ha concesso una proroga per consentire alle imprese di adeguarsi. Le disposizioni attuative della misura sono state definite con Decreto del MEF e del MIMIT n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso.

 

Quali imprese sono coinvolte?

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia e quelle con sede legale all’estero ma operanti con una stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.).

 

Sono escluse le imprese agricole, che possono già contare sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.

 

Cosa copre l’assicurazione?

La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa: 

terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.).

 

Le polizze devono coprire i seguenti beni aziendali:

  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali

 

Gli eventi da assicurare comprendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni verificatisi sul territorio nazionale.

 

Il contratto assicurativo dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023). 

 

Le imprese assicurative potranno assumere il rischio direttamente, in coassicurazione o in forma consortile, attraverso una pluralità di operatori.

 

Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza?

Come anticipato, attualmente, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).

Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).

 

Una piattaforma per confrontare le polizze

Per aiutare le imprese nella scelta della polizza più adatta, la recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024) ha incaricato l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) di sviluppare una piattaforma online che permetterà di confrontare in modo trasparente le offerte delle compagnie assicurative, in modo simile a quanto avviene per l’RC Auto.

 

Da Confcommercio Firenze-Arezzo il supporto alle imprese

Confcommercio Firenze-Arezzo invita tutte le imprese associate a informarsi tempestivamente presso il proprio assicuratore di fiducia e a valutare attentamente le soluzioni disponibili. L’associazione resta a disposizione per fornire supporto e informazioni dettagliate.

 

INFORMAZIONI

Ufficio Marketing Confcommercio Firenze Arezzo

responsabile - Gabriella Iannotta, vicedirettrice

055 2036921 - g.iannotta@confcommerciofiar.it