Pensione internazionale: cosa significa e come fare domanda

La prestazione spetta a chi, lavorando, ha versato i contributi, in Italia o all’estero, anche in assenza di accordi di reciprocità tra lo Stato italiano e quello di origine del lavoratore.  La totalizzazione contributiva consente di accedere a varie tipologie di pensione, a patto di poter far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione. INFO: Enasco 50 & Più Firenze (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it

I cittadini che hanno regolarmente lavorato in Italia o all’estero e versato i contributi, hanno diritto alla pensione internazionale, al pari di qualsiasi cittadino italiano. La prestazione pensionistica non viene persa nel momento in cui decidano di tornare nel Paese di origine, anche se tra l’Italia e lo Stato di provenienza non sia stato stipulato alcun accordo di reciprocità: è richiesto che abbiano maturato i requisiti stabiliti dalla legge italiana.

 

La domanda di pensione internazionale può essere presentata dai lavoratori che abbiano maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

 

  • nei 27 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

 

All’interno degli accordi dell’Unione Europea è possibile ricongiungere con procedure i contributi versati in tutti i Paesi facentI parte dell’EU. Ogni Paese pagherà pro quota secondo il proprio sistema pensionistico una pensione al lavoratore.

 

L’Italia come tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con Paesi Extracomunitari. I Paesi Extracee con i quali l’Italia ha una convenzione in materia contributiva sono:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA ( Stati Uniti) e Venezuela.

 

La totalizzazione dei contributi prevede la possibilità di sommare e utilizzare periodi di servizio prestati all’estero per perfezionare i requisiti utili al conseguimento della pensione di:

  • vecchiaia
  • anzianità
  • inabilità
  • ai superstiti.

 

La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane).

 

Pensione internazionale: totalizzazione multipla

Alcune Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia prevedono la possibilità di estendere la totalizzazione internazionale anche a periodi di assicurazione maturati nel territorio di Stati terzi. Sono considerati “Stati terzi” gli Stati diversi da quelli che hanno stipulato la Convenzione bilaterale.

La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni stipulate dall’Italia con:

  • Argentina
  • Canada
  • Repubblica di Capoverde
  • Repubblica di San Marino
  • Spagna
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tunisia
  • Uruguay

 

Per poter accedere alla pensione liquidata in Convenzione Internazionale, occorre cessare l’attività lavorativa dipendente svolta sia in Italia che all’estero.

 

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.

 

Pensione internazionale: i pagamenti all’Estero

Le pensioni in convenzione internazionale vengono pagate all’Estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni nazionali. Per importi modesti sono previste cadenze semestrali o annuali.

È possibile scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

  • pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
  • pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
  • bonifico bancario al proprio domicilio;
  • carta ricaricabile.

 

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco. Rivolgiti all'Ufficio Enasco operativo presso la sede Confcommercio di Firenze: (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it