Pensione ai superstiti: inclusi anche i nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro

L’Inps ha recepito la sentenza n.88 della Corte Costituzionale, relativa all’illegittimità dell’art. 38 D.P.R. n. 818/1957, nella parte in cui non includeva tra i destinatari della pensione ai superstiti i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti. 

Il riferimento alla pensione ai superstiti (reversibilità) – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Per effetto della sentenza sopracitata, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Si ricorda che il requisito della vivenza a carico si considera soddisfatto se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

 

  • non autosufficienza economica: il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non deve superare l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di superstite inabile coniugato ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge;
  • mantenimento abituale: è presunto se il superstite conviveva con il defunto al momento della sua morte; se al contrario non avesse convissuto, occorre dimostrare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.

 

Pensione ai superstiti: quali conseguenze avrà la sentenza?

Le nuove domande e le domande di pensione giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto saranno definite secondo i nuovi criteri.

Le domande già respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale saranno riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

La pensione verrà riconosciuta con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e della decadenza quinquennale.

 

Riliquidazione della pensione ad altre categorie di superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti.

Le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione in pagamento, a seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022.

La pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Qualora per effetto della riliquidazione risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

 

Revoca delle pensioni riconosciute ai superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

 

Il riconoscimento della pensione ai nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

Le somme corrisposte dai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non saranno recuperate da parte dell’Istituto, salvo il caso di dolo del percettore.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

 

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