NASpI precari scuola 2024: requisiti e modalità di presentazione della domanda

Per i precari della scuola è arrivato il momento di inoltrare la richiesta di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) relativa all’anno scolastico 2023/2024. L’Inps infatti riconosce un’indennità di disoccupazione nel caso di perdita involontaria del lavoro, fattispecie in cui rientrano anche i contratti a termine.

Ha diritto alla NASpI nella scuola pubblica:

 

  • chi perde il lavoro per licenziamento da contratto a tempo determinato;
  • il lavoratore a cui scade il contratto a termine;
  • chi si dimette per giusta causa;
  • le neo mamme che, con contratto a tempo determinato, presentano dimissioni nel primo anno di vita del bambino o, comunque, nel periodo tutelato dal licenziamento (da 300 giorni prima del parto fino all’anno di vita del bambino).

 

Dal punto di vista contributivo, l’unica condizione richiesta sono almeno 13 settimane di contributi versati nel quadriennio precedente. Quindi anche una supplenza breve potrebbe dar diritto alla NASpI, considerando che, per soddisfare il requisito, sarebbero conteggiati anche eventuali contratti sottoscritti negli anni precedenti.

 

NASpI precari scuola: quando presentare la domanda?

La decorrenza dell’indennità viene calcolata come segue:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda di NASpI viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda di NASpI sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

 

Insieme alla domanda di NASpI, i precari della scuola possono 

 

  • inoltrare il modello relativo all’Assegno Unico e Universale, qualora abbiano diritto a riceverlo;
  • richiedere le detrazioni per coniuge a carico.

 

 

Calcolo e Durata

La NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore all’importo minimo (1.425,21 euro per il 2024). 

Se invece è superiore al massimale previsto, è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo.

 

La NASpI è corrisposta mensilmente per massimo 2 anni: viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

 

Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in un’unica soluzione in forma anticipata.

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica.

 

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

 

INFORMAZIONI

Ufficio Enasco c/o sede Confcommercio di Firenze: (Angelo Rizzo) tel 055 2036950 - enasco.fi@enasco.it