Green pass e quarantene, le nuove regole.

Il Governo ha varato le nuove misure per il contenimento dell’epidemia. Si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e viene annullata la quarantena ai vaccinati o guariti dal Covid che hanno avuto contatti stretti con positivi.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229, riportiamo le nuove misure previste dal Governo per il contenimento dell’epidemia di Covid-19. Le novità principali riguardano il Green Pass, quarantena e capienza delle strutture.

 

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio fino al 31 marzo 2022, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • bar e ristoranti al chiuso e all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 .

 

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

 

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Capienze

Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

LEGGI IL DECRETO QUI: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg

 

************************

 

SCARICA QUI I CARTELLI AGGIORNATI PER PUBBLICI ESERCIZI E STRUTTURE RICETTIVE