Codice del consumo, attenzione alle modifiche
Recepita la Direttiva europea “Omnibus”, che modernizza le norme relative alla protezione dei consumatori e modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006). Entra in vigore il 2 aprile 2023.
Annunci di sconti, pratiche commerciali sleali, adeguamento delle regole tra ecommerce e negozi fisici, inasprimento delle sanzioni. Sono questi alcuni degli aspetti affrontati dalla cosiddetta Direttiva europea “Omnibus” (n. 2019/2161) che di recente è stata recepita a livello italiano con il D.Lgs n. 26/2023 e che porta alcune modifiche di rilievo al Codice del consumo nell’ordine di una maggiore tutela dei consumatori.
Le modifiche, che entreranno in vigore il prossimo 2 aprile, interessano trasversalmente imprese di categorie diverse, come negozi, bar, ristoranti, etc e rispondono anche all’esigenza, più volte rimarcata da Confcommercio, del rispetto del principio “Stesso mercato, stesse regole” in un contesto di vendita online e offline. Il nuovo Codice del Consumo, infatti, introduce per la prima volta definizioni e regolamentazioni su “mercato online”, “ricerca online”, recensioni di consumatori o apprezzamenti sui media sociali.
Annunci di riduzione dei prezzi
Tra le disposizioni di maggior interesse si segnala l’introduzione di una nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo – applicabile a partire dal 1° luglio 2023 – che, impone l’indicazione del prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti.
La norma, che si applica sia nei canali di vendita online sia offline, nei punti vendita fisici e negli outlet (ma non per i prodotti agricoli e alimentari deperibili), va ad impattare notevolmente sulle politiche di sconto, black friday, vendite straordinarie come promozioni, saldi, e liquidazioni ecc.
L’obiettivo è di porre un freno alle spesso incontrollate politiche di sconto, prevedendo che:
- ogni annuncio di riduzione del prezzo da parte di un venditore deve indicare:
- il prezzo precedente cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.
- quando la riduzione di prezzo aumenta progressivamente (ad es. durante i saldi):
- il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo
- e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
Per quanto riguarda le violazioni di cui al nuovo art. 17 bis sull’annuncio di riduzione del prezzo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell’ambito di campagne promozionali, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di «Pratiche commerciali sleali» (di cui al titolo III del Codice del consumo D. Lgs 206/2005).
Adeguamento per e-commerce
Per favorire la trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di e-commerce, i fornitori del mercato online hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori su:
- le modalità di classificazione dei prodotti che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca online
- i parametri che determinano la classificazione dei prodotti rispetto ad altri parametri
Recensioni online
Dal momento che le recensioni e le opinioni scritte in rete possono influenzare ed orientare l’acquisto online di un prodotto, il nuovo Codice del Consumo considera come «pratica commerciale ingannevole», ex art. 23 del D. Lgs. 205/2006, la casistica in cui un professionista fornisca l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti senza indicare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Vengono incluse tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:
- la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio); l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.
Pratiche commerciali scorrette
Le pratiche commerciali scorrette possono consistere, ad esempio, nell’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza. Oppure, nel coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.
In questi casi, vengono rafforzate le sanzioni con:
- il raddoppio delle sanzioni massime (che passano da 5 milioni a 10 milioni di euro)
- l’incremento delle sanzioni minime (che vengono decuplicate da 5.000 a 50.000 euro).
Clausole vessatorie
Il nuovo Codice del Consumo introduce una sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori, prevedendo un’ammenda massima del 4% del fatturato annuo realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione.
INFORMAZIONI
Area Commercio - Confcommerico Firenze-Arezzo
Luca Biagiotti
tel 055 2036927
email l.biagiotti@confcommerciofiar.it
Scarica il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023