Assegno unico e universale e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili

L’Assegno Unico è la misura economica, unica e stabile, che semplifica e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per i figli a carico, è universale perché tutti ne hanno diritto, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e senza limite  massimo di reddito. È possibile farne richiesta per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni d’età.  INFO: Enasco 50 & Più Firenze (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036921 - enasco.fi@enasco.it

La normativa istitutiva dell’Assegno Unico prevedeva che alle famiglie con due genitori lavoratori fosse erogata una maggiorazione di 30 euro mensili per ogni figlio, questo al fine di favorire il lavoro femminile. L’importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre va riducendosi per livelli di ISEE superiori, fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000.

 

La maggiorazione non poteva essere richiesta nel caso la domanda fosse stata presentata per un nucleo composto da un solo genitore lavoratore.

 

Dal 1° giugno 2023, l’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023 ha riformulato l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, prevedendo l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. È stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno del corrente anno, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati”, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve essere anteriore al quinquennio.

 

Di conseguenza, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno Unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

 

  • l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
  • il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
  • il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

 

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di Assegno Unico, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite e al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente dichiarando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

 

  • il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;
  • la data del decesso;
  • la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

 

L’integrazione di cui sopra deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data. L’integrazione è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore: ad esempio se il decesso del genitore è avvenuto nel 2017, il genitore superstite non ha diritto alla maggiorazione a prescindere dal momento in cui è presentata o integrata la domanda.

 

Nel caso in cui il decesso del genitore è avvenuto a gennaio 2020, la maggiorazione spetta fino a gennaio 2025, limitatamente alle rate della prestazione maturate dopo il 1° giugno 2023 e non riguarda periodi precedenti.

 

Sempre a titolo esemplificativo, se il decesso del genitore è avvenuto ad aprile 2022, in questo caso la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è stata già corrisposta dall’INPS fino alla mensilità di competenza febbraio 2023. A partire dal 1° giugno 2023, la maggiorazione verrà applicata per non oltre cinque anni dalla data del decesso (ossia fino ad aprile 2027). La maggiorazione cesserà comunque di essere erogata nel caso in cui si dovesse verificare la sopravvenuta insussistenza dei requisiti per beneficiare della maggiorazione medesima, ovvero il compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio.

 

Infine, se il decesso del genitore è avvenuto a marzo 2023, in questo caso l’Istituto ha già corrisposto la maggiorazione relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2023. Dal 1° giugno 2023 infatti trova applicazione l’articolo 22 del decreto-legge e pertanto la maggiorazione si applicherà fino a marzo 2028.

 

Il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie per la presentazione della domanda e grazie alla collaborazione con 50&PiùCaf, è a disposizione per la presentazione dell’Isee, utile ai fini della domanda dell’Assegno Unico. Rivolgiti all'ufficio Enasco operativo presso la sede provinciale di Confcommercio Firenze: (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036921 - enasco.fi@enasco.it