Registro pubblico delle opposizioni (RPO): come funziona per gli operatori

È operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO). Come funziona e chi deve registrarsi. INFO : email l.biagiotti@confcommercio.firenze.it, tel 055 2036921

Dal 27 luglio scorso è operativo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni (RPO), che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate, precludendo perciò agli operatori qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi telefonici e dei numeri telefonici fissi e mobili per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, secondo quanto previsto dalla legge n. 5/2018.

Poiché questo nuovo servizio comporta nuovi obblighi per le imprese che effettuano il trattamento dei dati terzi per finalità commerciali, vediamo di meglio comprendere definizioni e ambito di applicazione del regolamento.

 

Per una lettura di maggior dettaglio, si rimanda al sito https://registrodelleopposizioni.it/ implementato con tutte le informazioni utili e con una sezione dedicata alle FAQ per l’operatore e al DPR n.26 del 27 gennaio 2022 “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’art. 1, co. 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”.

 

Cosa si intende per Registro pubblico delle opposizioni?

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) è un servizio gratuito per il cittadino che intende opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, e dell’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato. 

Il cittadino può richiedere gratuitamente l’iscrizione al RPO oppure il rinnovo, la revoca selettiva e la cancellazione dell’iscrizione tramite modulo web, tramite telefono (per i numeri  fissi occorre chiamare il numero verde 800 957 766, per i cellulari lo 06 42986411) o tramite  email. 

Dal 27 luglio 2022, con il nuovo RPO, questo servizio è esteso a tutti i numeri nazionali, compresi i cellulari.

La mancata iscrizione al RPO fa invece valere il principio del silenzio-assenso.

 

Qual è l’ambito di applicazione del nuovo RPO? 

Il regolamento si applica ai trattamenti dei numeri telefonici fissi e mobili e degli indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici, che hanno come fine l’invio di materiale pubblicitario o la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante comunicazioni telefoniche effettuate con qualunque mezzo (tramite operatore, sistemi automatizzati, ecc) oppure tramite posta cartacea 

Iscrivendo il proprio numero di telefono al servizio viene espressa l’opposizione alle chiamate di telemarketing, anche verso le chiamate provenienti dall’estero e alla pubblicità cartacea nominativa. 

 

A tale scopo, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico provveda entro l’11 agosto 2022, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori. 

Il servizio si rivolge sia al cittadino sia all’operatore che effettua attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.

 

Quali sono gli effetti previsti dall’iscrizione nel RPO?

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. 

L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione o il rinnovo. L’iscrizione al RPO non ha una durata limitata. Si resta dunque iscritti a tempo indeterminato o meglio, fino a quando la persona che si è abbonata resta l’intestataria del numero di telefono inserito nel RPO. Ovviamente, si ha sempre la possibilità di apportare modifiche ai dati inseriti e anche di revocare l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni qualora non si intendesse più essere abbonati al servizio.

 

Come funziona il RPO?

Allo stato attuale il Registro pubblico delle opposizioni, per semplificare, funziona come una blacklist. 

I numeri e gli indirizzi inseriti non possono essere utilizzati dagli operatori e dai loro call center per finalità commerciali. Dunque se un numero è registrato nel RPO, un’azienda non potrà usarlo per telefonare all’intestatario e proporre prodotti o promozioni o servizi. Questo non è ancora valido per le aziende cui si è prestato il consenso, magari in sede di sottoscrizione di un contratto di servizio, e che possono quindi usufruire dei recapiti per finalità di marketing.

Iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni chiude le porte a ogni contatto per fini commerciali. Dunque se si intende ricevere pubblicità da una specifica azienda, bisognerà dare il proprio consenso direttamente a quella singola realtà, la quale tuttavia è tenuta a rispettare la normativa sulla privacy.

 

Quali sono le funzioni del RPO?

Col Registro pubblico delle opposizioni è possibile richiedere quattro funzioni differenti. Tutte le richieste sono gestite entro un giorno lavorativo, nonostante la loro efficacia diventi effettiva entro 15 giorni:

  1. “iscrizione”: blocca le chiamate di telemarketing, annullando i consensi alla pubblicità e alla cessione a terzi di dati personali precedentemente rilasciati per campagne promozionali, tessere per la raccolta punti, l’insieme, il periodo e la pratica degli sconti e la fidelizzazione. La revoca dei consensi precedentemente rilasciati ha efficacia sia per le chiamate effettuate con operatore umano sia per quelle automatizzate (cd. “robocall”). Dopo l’iscrizione al servizio è possibile ricevere solo chiamate autorizzate dai gestori delle proprie utenze, nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico), e quelle per cui sia stato rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione nel RPO, salva la facoltà di annullare il consenso rinnovando l’opposizione;
  2. “rinnovo”: consente di rinnovare l’iscrizione al servizio, annullando gli eventuali consensi al telemarketing rilasciati nel periodo compreso tra la data della prima iscrizione al RPO e quella del rinnovo;
  3. “revoca selettiva”: offre la possibilità di revocare selettivamente l’opposizione nei confronti di specifici operatori registrati ai servizi RPO, da cui si intende ricevere chiamate promozionali;
  4. “cancellazione”: elimina l’iscrizione del proprio numero di telefono dal Registro pubblico delle opposizioni, rimuovendo in tal modo il diritto di opposizione al telemarketing.

 

Chi è il “cittadino”?

Con “cittadino” si intende qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione intestataria di un contratto telefonico (fisso o mobile).

 

Chi è il contraente?

Qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici, anche tramite schede prepagate.

 

Cosa si intende per operatore?

Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica che – in qualità di titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – intenda utilizzare tramite telefono o posta cartacea i numeri telefonici nazionali fissi e cellulari e i dati presenti negli elenchi telefonici per finalità di:

  • invio di materiale pubblicitario
  • vendita diretta
  • comunicazione commerciale
  • compimento di ricerche di mercato

Per utilizzare a fini di telemarketing tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, e gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici è necessario registrarsi al Registro pubblico delle opposizioni in qualità di operatore e comunicare i dati mediante un apposito modulo elettronico disponibile sul sito del RPO. In seguito si potrà accedere all’Area riservata per operare con il sistema e verificare le liste di contatti, che hanno una validità di 15 giorni per il RPO Telefonico e di 30 giorni per il RPO Postale.

 

A questo link l’infografica che riassume il funzionamento del servizio per gli operatori. 

 

Cosa si intende per materiale pubblicitario?

Qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.

 

Quali sono le modalità di iscrizione per il cittadino?

È possibile iscrivere uno o più numeri di telefono attraverso tre modalità:

  1. compilando un apposito modulo elettronico sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
  2. telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari
  3. inviando un apposito modulo digitale tramite mail a: iscrizione@registrodelleopposizioni.it

 

È importante segnalare che le opposizioni fornite in passato per i numeri fissi riguardavano solo le chiamate effettuate attingendo dagli elenchi telefonici pubblici. Per tale motivo, i consensi diretti forniti per tali numeri restano validi, ma potranno essere annullati attraverso la nuova funzionalità “Rinnovo” dell’iscrizione.  

 

Chi deve registrarsi al RPO in qualità di operatore?

Deve registrarsi al RPO in qualità di operatore la società titolare del trattamento dei dati che intende utilizzare gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici e tutti i numeri telefonici nazionali, compresi i cellulari, per finalità di telemarketing tramite l’impiego del telefono e/o della posta cartacea.

 

Per registrarsi al RPO in qualità di operatore occorre compilare l’apposito modulo elettronico  utilizzando una delle seguenti modalità:

  • PEC e firma digitale (con valore legale)
  • Email e raccomandata con ricevuta di ritorno

 

Una volta completato l’inserimento di tutti i dati richiesti nel modulo elettronico, sarà necessario seguire le istruzioni saranno comunicate dal sistema per inviare al RPO la documentazione richiesta. Solo al completamento di tale fase la registrazione potrà essere portata a termine con successo.

Per procedere con la registrazione al RPO (detta anche “Presentazione dell’istanza”) occorre aderire alle Condizioni generali di contratto.

Con il nuovo servizio l’operatore deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.

 

Cosa accade se un operatore contatta un numero telefonico iscritto nel PRO?

Se un operatore nonostante l’iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni si serve di un numero o di un indirizzo per procedere a finalità commerciali, rischia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

 

Ci sono costi di accesso al registro da parte degli operatori?

Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso  su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata  minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore.

 

Sussiste l’obbligo di informativa?

Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice della privacy ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.